Firmata l'Ordinanza di prevenzione rischio incendi boschivi

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Di seguito la sintesi delle regole da rispettare

Data:

06 giugno 2024

Tempo di lettura:

2 min

Ambiente
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Dato il periodo di massimo allerta, in cui comportamenti sbagliati possono innescare incendi pericolosi per le persone e dannosi per il patrimonio ambientale, mettendo in grave rischio il paesaggio e la fauna locale, il Commissario Straordinario Dott. Marco Stufano ha emesso l'Ordinanza R.G. 40 di"Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi".
Il provvedimento in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2024 prevede una lista di comportamenti da tenere e di soluzioni da predisporre ed è rivolta a cittadini, agricoltori, aziende e proprietari di terreni.
Ecco cosa è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti.

L'Ordinanza detta anche le misure di prevenzione a cui sono tenuti i proprietari di terreni, gli agricoltori, le attività ricettive, le aziende di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'Ordinanza è consultabile in allegato.

Ultimo aggiornamento: 11/06/2024, 16:48

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