Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata prevista desunta dal certificato medico legale rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal verbale della Commissione dell'INPS, anche se la disabilità è permanente. Può essere rinnovato alla scadenza dello stesso.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile con contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili, tuttavia, le modalità di accesso alla ZTL variano da Comune a Comune. In alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno, mentre in presenza di varchi elettronici, si deve preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo che vuole effettuare l’accesso.
Pertanto, per evitare di ricevere una multa, per la quale, si dovrebbe in seguito fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del comune in questione, è bene informarsi prima presso i competenti uffici del comune di destinazione, nell’attesa che venga attivata la piattaforma unica nazionale informatica del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).