Almeno 5/6 mesi prima della data prevista per il matrimonio i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni all'Ufficio di Stato Civile. Acquisiti i documenti necessari, l'Ufficio di Stato Civile fissa, in accordo con gli sposi, un appuntamento per la richiesta di pubblicazione stessa, che verrà affissa all'Albo pretorio per 8 giorni consecutivi per eventuali opposizioni al matrimonio.
Dopo ulteriori 3 giorni:
- nel caso di matrimonio concordatario, viene restituito il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al parroco;
- nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro comune, viene consegnato l'atto di delega per la celebrazione nell'altro Comune.
Le pubblicazioni valgono 180 giorni dalla data di eseguita pubblicazione e se il matrimonio non viene celebrato entro i suddetti giorni, le pubblicazioni scadono.
Al momento della richiesta di pubblicazione, i futuri sposi, devono presentare:
- un documento di identità valido;
- la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco, se il matrimonio sarà celebrato con rito concordatario;
- le copie dei documenti di identità dei due testimoni del matrimonio, se il matrimonio sarà celebrato con rito civile;
- una o più marche da bollo da 16 euro a seconda della residenza dei futuri sposi o della presenza di deleghe;
- il nulla osta al matrimonio rilasciato dal Paese di origine (solo per i cittadini stranieri).
Il Nulla osta per i cittadini stranieri deve essere legalizzato per i Paesi non aderenti a particolari convenzioni in uno dei seguenti modi:
- se è rilasciato in Italia da Autorità Consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura dove ha sede la Rappresentanza Diplomatica o Consolare straniera oppure dalla Prefettura dove è depositata la firma del Console che ha rilasciato il Nulla osta;
- se è rilasciato all'estero deve essere legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana con sede nel paese estero.
In caso di matrimonio tra minorenni, con almeno sedici anni di età, occorre presentare il provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni in presenza di motivazioni gravi.
In caso di donna divorziata , che si risposa prima di 300 giorni dalla data di annotazione del divorzio è necessario produrre il decreto di autorizzazione a contrarre nuove nozze, rilasciato dal Tribunale competente. Sono esclusi i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n.2 lett. b) ed f) della Legge 1.12.1970, n.898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
In caso di donna vedova che si risposa prima che siano decorsi 300 giorni dalla vedovanza è necessario produrre il Decreto di autorizzazione a contrarre nuove nozze rilasciato dal Tribunale competente.