In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Con whistleblower si indica, quindi, la possibilità per un dipendente pubblico di segnalare in forma anonima un illecito o un’irregolarità commessa dall’Ente per cui lavora di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Il Decreto n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute alla persona fisica che, in ragione di una conoscenza maturata nell’ambito del proprio contesto lavorativo, segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico e l’integrità dell’amministrazione pubblica. Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna).
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Chi riceve la segnalazione
L’accesso alle segnalazioni e tutti i dati personali raccolti con le segnalazioni, comprese le generalità delle persone coinvolte, è riservato al RPCT e a personale appositamente designato del trattamento.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, e sono esclusi dall’accesso documentale o generalizzato.
In caso di comunicazione del dato alla procura della Repubblica o alla procura della Corte dei Conti, apposite norme dei relativi codici procedurali tutelano la riservatezza del dato.